(massima n. 1)
Al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, per luogo in cui č sorto il rapporto, al quale fa riferimento l'art. 413 c.p.c., non puō intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non č possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo č sorto.