(massima n. 1)
La sopravvenuta revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione elide l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia sul ricorso medesimo, e, pertanto, comporta cessazione della materia del contendere, rilevabile, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione.