(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto sia contro la sentenza d'appello che contro quella emessa nel giudizio di revocazione; tuttavia, poiché il nuovo testo dell'art. 398 c.p.c. non prevede che la proposizione del giudizio di revocazione determini la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione avverso la sentenza revocanda, è in ogni caso necessario, ove la suddetta sospensione non sia stata concessa dal giudice su istanza di parte, che il ricorso per cassazione sia proposto nei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.