(massima n. 1)
La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione comporta che qualora siano state proposte impugnazioni contro la sentenza di merito e la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, debba essere esaminato per primo il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di revocazione, con la conseguenza che in caso di accoglimento rivive la causa di sospensione prevista dall'art. 398, ult. comma, c.p.c., pur dopo la modifica introdotta dall'art. 68 legge 26 novembre 1990, n. 353, con nuova sospensione del giudizio di cassazione fino alla comunicazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio.