(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 403, comma 1, c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (nella specie, resa in sede di Cassazione) non č assoggettabile ad ulteriore impugnazione per revocazione, contro di essa essendo, viceversa, ammissibili solo quando previsti i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La norma in parola detta, difatti, un principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia.