(massima n. 1)
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto in termine, non trova applicazione il disposto dell'art. 653 c.p.c., a mente del quale, a seguito dell'estinzione del processo di opposizione, il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, l'inefficacia anche del decreto ingiuntivo opposto. (Mass. redaz.).