(massima n. 1)
La dichiarazione, resa nell'udienza davanti alla Corte di cassazione dal procuratore della parte ricorrente non provvisto di procura ad hoc, di non voler insistere nel ricorso, non esonera la corte dal decidere il ricorso stesso, dovendo la rinuncia, per essere efficace, promanare dai soggetti previsti dall'art. 390 c.p.c. ed assumere le forme ivi prescritte.