(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotto un atto di rinuncia non sottoscritto da tutti i litisconsorti, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ma, ove sia allegato un atto di trasmissione della lite sottoscritto anche da coloro che non hanno sottoscritto la rinuncia, risultando documentata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti contratte.