(massima n. 1)
La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità. (Nella fattispecie, relativa ad un rapporto di finanziamento per la vendita rateale di una vettura, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui la società finanziatrice, poiché aveva erogato il prestito all'acquirente per il tramite dell'autoconcessionaria venditrice, nonostante questa non le avesse trasmesso la documentazione comprovante l'iscrizione di ipoteca sul veicolo, ma avendola reclamata cinque anni dopo, implicitamente aveva rinunciato all'iscrizione ipotecaria).