(massima n. 1)
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta ce, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti).