(massima n. 1)
La pronuncia di restituzione della somma, che una parte abbia pagato in forza della sentenza cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio, quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento, condannando cioè la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore.