(massima n. 1)
La domanda di restituzione di somme pagate in forza di una sentenza d'appello cassata può proporsi davanti al giudice di rinvio, la cui competenza è stabilita dall'art. 389 c.p.c., e dinanzi al quale, pertanto, non può farsi questione né di mancanza del doppio grado di giurisdizione, né di novità della domanda, atteso che il diritto alla restituzione dipende direttamente dalla sentenza di cassazione che determina la caducazione del titolo per effetto del quale il pagamento è avvenuto.