(massima n. 1)
In tema di giurisdizione, sulle domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di sentenza cassata per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice amministrativo, sussiste la giurisdizione di quest'ultimo, configurandosi la fattispecie della "cassazione con rinvio", in relazione alla quale l'art. 389 c.p.c. prevede la competenza del giudice di rinvio a conoscerne. (Principio enunciato in una fattispecie di pagamento in esecuzione di un lodo arbitrale impugnato per nullitą davanti alla corte d'appello la cui sentenza sul merito era stata cassata dalle S. U. per difetto di giurisdizione del giudice ordinario).