(massima n. 1)
Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nč dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nč da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.