(massima n. 1)
... Qualora il giudice d'appello, pur avendo rilevato il vizio di rito in cui sia incorso il primo giudice nel dichiarare estinto il giudizio, non gli abbia rimesso la causa, dichiarando esso stesso l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383, ultimo comma, c.p.c. che disciplina virtualmente tutte le ipotesi cosiddette di rinvio improprio al giudice di primo grado, tra le quali non possono non rientrare quelle in cui si ravvisino violazioni degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio, per omissione o nullitą degli atti volti a provocare, anche nel corso del procedimento di primo grado, la costituzione di altre parti nei confronti delle quali deve essere pronunciata la decisione.