(massima n. 1)
La cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per un error in procedendo comportante una errata decisione limitata al rito oppure la nullitą di uno o pił atti del processo, e conseguentemente della sentenza che abbia pronunciato sul merito, o direttamente di questa con il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado o al giudice di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. sostanzia un rinvio improprio onde il pregresso giudizio deve nuovamente e validamente svolgersi nello stesso grado di appello oppure in primo grado, con la correlativa applicazione delle norme che disciplinano l'uno o l'altro giudizio e la conseguenza, nella prima ipotesi, ove non sia effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 331 c.p.c., dell'inammissibilitą dell'appello.