(massima n. 1)
Allorché la Corte di cassazione, rilevata la nullitā assoluta ed insanabile della sentenza d'appello non sottoscritta da uno dei giudici e priva della menzione dell'impedimento del medesimo, abbia cassato detta pronuncia, rimettendo la causa allo stesso giudice di secondo grado a norma degli artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c., il giudice del rinvio č investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa e non deve invece limitarsi ad una formale rinnovazione della sentenza sulla base di quanto statuito nel dispositivo della sentenza cassata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la sentenza sia stata resa in controversia soggetta al rito del lavoro, atteso che la nullitā della sentenza per la mancata sottoscrizione di un giudice si comunica necessariamente anche al dispositivo letto nell'udienza pubblica.