(massima n. 1)
Nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro e svoltosi in sede di rinvio, la mancanza, nella copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso in riassunzione, consegnata all'appellato in sede di notifica, delle indicazioni del nome del giudice relatore e della data dell'udienza di discussione, contenute invece nell'originale dell'atto stesso, determina una nullitą che investe non il ricorso predetto (il quale conserva la sua validitą ai fini della tempestivitą della riassunzione) ma solo la notifica del medesimo, non essendo tale notifica autonomamente idonea a far conoscere al destinatario il contenuto dell'atto notificato, e che comporta la cassazione della sentenza resa in contumacia di tale destinatario, con rinvio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., allo stesso giudice che ha reso quella decisione, dovendo l'ipotesi (minore) della nullitą del solo giudizio di secondo grado ritenersi compresa in quella (pił ampia) della nullitą del giudizio di primo grado espressamente contemplata dalla disposizione predetta.