(massima n. 1)
La designazione del giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuendo a quest'ultimo una competenza funzionale ratione materiae come tale inderogabile, non può essere modificata né dal giudice designato con declinatoria di competenza né dalla stessa Corte di cassazione cui è soltanto consentito di intervenire sulla propria decisione in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali sul tipo e sul luogo del giudice designato a conoscere della causa in sede di rinvio. Peraltro, la erronea designazione relativa al luogo del giudice, per essere questi lo stesso che ha pronunziato la sentenza impugnata, non comporta nullità insanabile della nuova sentenza, ex art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione dell'organo giudicante, se la composizione personale di quest'ultimo risulti in concreto diversa rispetto alla composizione di quello che ha pronunziato la sentenza cassata, restando anche in tale caso soddisfatte le esigenze che stanno alla base del principio di alterità del giudice codificato nell'art. 383 c.p.c.