(massima n. 1)
Il principio dell'alterità del giudice di rinvio, sancito dall'art. 383 c.p.c. ed inteso a tutela dell'imparzialità del giudice e della funzionalità del giudizio, deve ritenersi rispettato non solo quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, ma anche quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non vi sia identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata; ne consegue che, in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 383 c.p.c. e 17 legge n. 195 del 1958 nella parte prevedente che la decisione della controversia in sede di rinvio avvenga ad opera della stessa sezione disciplinare autrice della sentenza cassata, qualora risulti che i componenti della sezione disciplinare in sede di rinvio non furono gli stessi che pronunciarono la decisione cassata.