(massima n. 1)
La designazione del giudice di rinvio, individuata dalla S.C. a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata in altra sezione della stessa Corte di appello, attribuisce al detto giudice una competenza funzionale ratione materiae che non può essere modificata né dal giudice del rinvio, né dalla S.C. Ne consegue che deve ritenersi emessa da giudice incompetente la sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla stessa sezione della Corte di appello, anche se operante con due distinti collegi.