(massima n. 1)
La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di Cassazione a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce al detto giudice una competenza funzionale ratione materiae che non può essere modificata dal giudice del rinvio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ininfluente, sebbene erroneo, che, a seguito di riassunzione del giudizio, dinanzi al Tribunale, quale giudice d'appello, la discussione della causa fosse stata assegnata al giudice monocratico del medesimo ufficio, anziché al collegio, e questi, investito della controversia, non avesse ritenuto di rimettere gli atti al presidente del Tribunale per la corretta designazione del giudice collegiale del medesimo ufficio, dichiarando, invece, con sentenza, l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto diretto ad un organo giudicante di primo grado, quale il Tribunale in composizione non collegiale ).