(massima n. 1)
La possibilità di presentare alla Corte di cassazione brevi osservazioni scritte sulle conclusioni rassegnate dal P.G. all'esito della discussione dei difensori (art. 379, comma quarto c.p.c.) vale a garantire che il diritto di difesa delle parti possa adeguatamente dispiegarsi nel giudizio di legittimità in sede civile, senza che, dall'ordine degli interventi orali previsti dal secondo e terzo comma della norma sopra ricordata, possa derivare alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Nell'enunciare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, escluso che la decisione della «Camera grande» della Corte europea del 20 febbraio 1999 — secondo la quale l'impossibilità delle parti di replicare alle conclusioni del Pubblico ministero lede la tutela del principio del contraddittorio — potesse spiegare influenza sulla decisione in ordine ad eventuali profili di illegittimità dell'art. 379 comma quarto c.p.c., rilevando, altresì, come la Corte europea si fosse pronunciata con riferimento alle disposizioni che disciplinano il processo dinanzi alla corte di cassazione belga, secondo le quali, dopo l'intervento dei difensori, «il pubblico ministero consegna le sue conclusioni, dopo le quali alcuno scritto sarà più ricevuto», e partecipa alla successiva deliberazione).