(massima n. 1)
La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, c.p.c., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.