(massima n. 1)
Nell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza ai sensi dell'art. 379 c.p.c., non possono assumere il contenuto di vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti interessate «note di replica» debbono essere considerate inammissibili, perché non tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.