(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 379 c.p.c. — secondo il quale nella discussione avanti alle Sezioni unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del CSM il pubblico ministero ha la parola per ultimo — per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che le osservazioni scritte che le parti possono presentare alla Corte sulle conclusioni del P.M. sono pienamente idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso della difesa rispetto alle argomentazioni ed alle richieste dell'accusa.