(massima n. 2)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico (nella specie, una USL) ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilitā del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresė la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.