(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza al difensore, ai sensi dell'art. 377 c.p.c., deve essere effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della medesima Corte, cosė realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp, att. c.p.c., come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, svolge una funzione meramente informativa, e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario č tenuto a trasmettere al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli. Il suddetto principio trova applicazione anche nell'ipotesi della notificazione delle conclusioni del P.M., nei casi e a norma dell'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., qualora, dopo la rituale notificazione in cancelleria al procuratore che non abbia eletto domicilio in Roma, gli sia inviato avviso postale.