(massima n. 1)
La trattazione del ricorso con il procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 c.p.c. non osta all'audizione, in camera di consiglio, dell'avvocato della parte non costituita (purché munito di procura speciale), non sussistendo valide ragioni, in base ad un'interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, per differenziare, in relazione alla natura del rito, l'ipotesi in esame da quella prevista dall'art. 370, primo comma, ultimo periodo, c.p.c., il quale consente all'avvocato della parte non costituita di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza.