(massima n. 1)
Nel procedimento camerale disciplinato dall'art.
375 c.p.c., non essendo prevista la fase della discussione orale stabilita per l'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza dall'art.
379, primo comma, c.p.c., non è ammissibile la costituzione tardiva mediante deposito di procura speciale, sia perché tale atto è preordinato al solo fine di consentire alle stesse di partecipare a detta fase del giudizio di legittimità (come si evince dal primo comma, secondo capoverso, dell'art.
370 c.p.c.), sia per le espressioni letterali usate dal legislatore nell'art.
375, ultimo comma, c.p.c. (nel testo anteriore al D.L.vo n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis) da cui si evince che la facoltà delle parti di interloquire sulle conclusioni del P.M., presentando memorie, e poi di essere sentite, presuppone che sussista il loro diritto a ricevere la comunicazione delle predette conclusioni, e che cioè si siano costituite secondo le modalità ed i termini di cui all'art.
370 c.p.c., e ciò in funzione del rito camerale, la cui struttura semplificata è volta a realizzare il preminente interesse pubblico, di rilievo costituzionale, alla speditezza della definizione dei ricorsi che possono essere celermente decisi.