(massima n. 1)
Qualora la Corte di cassazione rimetta gli atti al P.G., ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., segnalando un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, e la necessità della trattazione di esso in udienza camerale, anche se il P.G. non concordi con tale valutazione richiedendo la trattazione in udienza pubblica, la Corte può ugualmente trattare la causa con procedimento camerale e pronunciare sentenza di rigetto per manifesta infondatezza, ricorrendo in ogni caso un'ipotesi prevista dall'art. 375 c.p.c. per la pronuncia in camera di consiglio.