(massima n. 1)
L'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa.