(massima n. 1)
L'avvenuta fissazione della trattazione di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica — anziché, come prescritto dall'art. 375 c.p.c., in camera di consiglio — è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento dì massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti (come è reso palese dall'adeguato termine stabilito per la comunicazione del giorno fissato per l'udienza medesima e dalla possibilità di deposito di memorie illustrative), nell'osservanza più piena del principio del contraddittorio, anche nei confronti del rappresentante del procuratore generale, sulle cui conclusioni è consentito svolgere osservazioni scritte. Peraltro, per effetto della trattazione dell'istanza di regolamento in udienza pubblica resta inciso il legame istituito dal citato art. 375 c.p.c. fra il rito camerale e la prescrizione dell'ordinanza come forma del provvedimento conclusivo, con la conseguenza che alla decisione dell'istanza di regolamento deve essere, in tal caso, attribuita la forma della sentenza, dal combinato disposto degli artt. 131, primo comma, e 279 c.p.c. essendo consentito enucleare, quale principio generale dell'ordinamento processuale (e salve le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge), la prescrizione di una forma siffatta per i provvedimenti collegiali che, all'esito della pubblica udienza di discussione, comportano la definizione del giudizio davanti al giudice adito.