(massima n. 1)
L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, per motivi diversi da quelli attinenti alla giurisdizione, avverso decisioni del giudice amministrativo può essere pronunciata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., (per cui il relativo provvedimento d'assegnazione non ha natura giurisdizionale attenendo ai poteri organizzatori dell'attività della Corte di cassazione) senza che ciò violi gli artt. 24, 111, primo e terzo comma e 113 Cost., in quanto il diritto di difesa della parte è sufficientemente garantito, in relazione alla peculiarità del procedimento seguito, dalla prevista notificazione delle conclusioni del P.M. e dalla possibilità di depositare memorie illustrative; senza che l'esame camerale limiti in modo alcuno il sindacato delle S.U. della Corte di cassazione in ordine al ricorso, il cui mancato esame del merito non discende dal rito adottato, ma dall'apprezzamento della corte stessa espresso in ordine al suo contenuto.