(massima n. 1)
In tema di procedimento di cassazione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso può essere adottata con procedura camerale. Difatti, pure se l'art. 375 c.p.c. non richiama espressamente l'ipotesi della improcedibilità del ricorso, questa stessa appare unificata con quella della inammissibilità nell'art. 138 disp. att. (secondo cui «il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'art. 375 del codice, dispone l'invio al P.M. dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio...») e non può non ritenersi ricompresa nella previsione del primo comma, n. 1, dello stesso art. 375: sia ove la si affermi prevalente sulla inammissibilità; sia ove la si rapporti ad altre ipotesi di procedura camerale, espressamente previste, come quella della declaratoria di estinzione per rinuncia (primo comma, n. 3); sia, infine, ove la si ragguagli alla esperibilità — introdotta dalla modifica dell'art. 375 citato per effetto dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 — della procedura camerale nei casi (attinenti al merito della controversia propriamente detto) di manifesta fondatezza o infondatezza dei ricorsi, non rilevando, per essi, la forma del provvedimento conclusivo (sentenza e non ordinanza), che non viene ad incidere sulla scelta del rito.