(massima n. 1)
L'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza.