(massima n. 1)
La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che č tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, c.p.c. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.