(massima n. 1)
Il procedimento in camera di consiglio presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 375 c.p.c., č ammissibile, nonostante la mancanza di un'espressa previsione, anche in ipotesi di manifesta improseguibilitā del processo ex art. 382, terzo comma, c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione con le memorie di cui all'art. 380 bis c.p.c. e la richiesta di audizione in camera di consiglio, sia per l'identitā strutturale del vizio di improseguibilitā del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui č prevista la pronuncia camerale.