(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą in appello della rinnovazione dell'interrogatorio formale, č necessario, per il principio della contestualitą ed unitarietą della prova, che tale mezzo istruttorio abbia il requisito della novitą cioč verta su fatti del tutto diversi e distinti da quelli che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado.