(massima n. 1)
Poiché la «novità», requisito necessario per l'ammissibilità di una prova in appello, attiene al tipo di mezzo istruttorio dedotto, l'interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione dell'altra parte è «nuovo» e perciò ammissibile, rispetto alla prova per testi espletata in primo grado, anche se vertente sulla medesima circostanza.