(massima n. 1)
Il giudice di appello, allorché la lite è stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, pur non avendo il potere di disporre prove in contrasto con tale mezzo istruttorio, né di revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso — essendo questa facoltà riservata al giudice che l'ha pronunziata — può tuttavia procedere alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per sé idonee a decidere la controversia o se, in caso contrario, sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento, e, qualora ne escluda l'esistenza contrariamente all'avviso manifestato dal primo giudice, può definire la lite prescindendo dal giuramento.