(massima n. 1)
Nel caso in cui la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato né revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo essendo tale facoltą riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora, andando in diverso avviso rispetto al primo giudice, addivenga alla conclusione che gią prima del giuramento vi erano sicuri e sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.