(massima n. 1)
Il requisito della novità cui è condizionata, a norma dell'art. 345 comma secondo c.p.c., l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta acché la prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, sempreché la parte non sia incorsa in decadenze definitive (es.: art. 244 comma terzo c.p.c. o 104 disp. att. c.p.c.) e non sia violato il principio dell'unicità della prova, desumibile dall'art. 244 comma secondo c.p.c.