(massima n. 1)
Per stabilire in sede di appello se la prova testimoniale ivi richiesta sia nuova rispetto a quella gią assunta in primo grado occorre raffrontare l'oggetto di essa con quello delle deposizioni gią acquisite, indipendentemente dalla diversitą dei capitoli formulati, con la conseguenza che deve essere negato il requisito della novitą nel caso in cui la prova testimoniale sollecitata in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, riguardi i fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni rese dai testi su domande delle parti ammesse dal giudice.