(massima n. 1)
Il principio di unitą ed infrazionabilitą della prova non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi.