(massima n. 1)
Il requisito della novitā a cui č condizionata, a norma dell'art. 345, comma secondo, c.p.c. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericitā nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, a fortiori, la possibilitā per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.