(massima n. 1)
In tema di prova nel giudizio di appello, “l'indispensabilità” richiesta dall'art. 345, comma terzo, c.p.c. nuovo testo, non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, sicché il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dalla norma in parola (benché abbia carattere ampiamente discrezionale) non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, atteso che la prova richiesta, in tal caso, non può neppure considerarsi “prova nuova”, per essere invece prova dalla quale la parte è decaduta.