(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello davanti al giudice ordinario, il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell'arte. 345 c.p.c., benchč abbia carattere ampiamente discrezionale, non puņ essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze gią verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile secondo la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado «per causa ad essa non imputabile»).