(massima n. 1)
In tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicati nell'elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione.