(massima n. 1)
In relazione all'ammissibilità di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., qualora la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa non imputabile, potrà ottenerne l'ammissione a prescindere dal requisito dell'indispensabilità, mentre l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.